Sebbene le attività motorie svolte all’aperto sono tra le poche cose ammesse anche in zona “rossa” (art. 1, lett. d) del DPCM 8 marzo come modificato dal comma 3 del DPCM 9 marzo) rimane comunque vietato lo spostamento in auto (se non per esigenze lavorative, di necessità o di salute) e, d’altra parte, sarebbe di difficile gestione operativa l’assicurare che le persone mantengano la distanza interpersonale di un metro. Pertanto, tutte le attività programmate devono intendersi sospese fino al 3 aprile 2020.